DVR
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), secondo il Decreto Legislativo 81 del 2008 all’articolo 28, è un documento che tutte le aziende devono redigere ed aggiornare in modo totalmente indipendente dal settore dell’attività, dal livello di rischio e dal numero dei dipendenti della suddetta azienda (fanno eccezione le aziende individuali e quelle a conduzione familiare, che trovano definizione nell’art. 21 del Testo Unico).
All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi devono essere contenute tutte le valutazioni dei rischi presenti in aziende, i criteri con cui si sono effettuate le valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al sotto dei valori limite di accettabilità (comma 2b), ed il piano di miglioramento per il futuro (comma 2c).
Il DVR, inoltre, deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali (comma 2e), l’individuazione delle procedure di attuazione delle misure da realizzare (comma 2d) e l’individuazione delle mansioni che espongono il lavoratore a dei rischi specifici (comma 2f).
Il DVR va aggiornato ogni tre anni, un tipo di aggiornamento che può anche consistere in una semplice conferma dei precedenti stati di rischo, e quindi che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a realizzare delle modifiche o ad incrementare o diminuire i rischi.
Nel caso in cui vi siano delle variazioni significative del livello di rischio è necessario rielaborare un nuovo documento.